Il risarcimento diretto è la procedura di indennizzo assicurativo, in vigore dal 1° febbraio 2007, che in caso di incidente stradale, ti consente, se non sei responsabile (o sei responsabile solo in parte) di ottenere il risarcimento dei danni subiti direttamente dalla tua compagnia di assicurazione.
Quando si applica
Si può attivare la procedura di indennizzo diretto quando esistono i seguenti requisiti:
– L’incidente è avvenuto tra 2 veicoli, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano)
– Entrambi i veicoli risultano identificati e assicurati con compagnie italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto
Quali danni vengono risarciti direttamente
I danni subiti dal veicolo assicurato
Le lesioni di lieve entità subite dal conducente (cioè danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%)
I danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell’assicurato o del conducente
I danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi)
Quando non si applica
Se nel sinistro risultano coinvolti più di 2 veicoli a motore
In assenza di collisione materiale tra i due veicoli
Se il sinistro è avvenuto all’estero
Se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all’estero
Se nel sinistro viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa
Nel caso di danni fisici gravi al conducente
In questi casi, si applica la procedura ordinaria (art.148 del Codice delle Assicurazioni), che prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.
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