Obbligo per le imprese, di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Solo le imprese della pescaq e dell’acquacoltura possono aspettare fino al 31 dicembre 2025.
Nel dettaglio l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
L’articolo 1-bis, comma 2, introdotto in sede referente, specifica che l’oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze, stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia, per i danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.
L’obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) con l’obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti da eventi catastrofali.
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